Art. 2.
(Decreti legislativi integrativi e correttivi).

      1. Il Governo è autorizzato a emanare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dello stesso testo unico.